Home » La Popolazione
 
IMU
Venerdì 13 Aprile 2012 08:10
Principale normativa di riferimento
  • Decreto legge n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
  • Decreto legislativo n° 504/1992 - Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
  • Decreto legislativo n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.
  • Decreto legislativo n° 446/1997, articoli 52 e 59 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.
Principali novità
  • Reintroduzione dell’obbligo di versamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale che viene limitata ad una sola unità catastale (eliminando il concetto degli alloggi contigui) ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la sua dimora abituale congiuntamente al suo nucleo familiare. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200,00 euro. La detrazione può essere maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d’età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base di 200,00 euro, non può superare l’importo massimo di 400,00 euro;
  • Limitazione al numero ed alla qualità delle pertinenze all’abitazione principale (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
  • Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione (moltiplicatori) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli (che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile,  la base imponibile così ottenuta deve essere moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione che varia rispetto alla categoria dell’immobile (ad esempio per un immobile ad uso abitativo di categoria A/2 è pari a 160).
  • Assoggettamento all’imposta dei fabbricati ancorché rispettosi dei requisiti di ruralità come definiti dall’articolo 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.l. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n° 133/1994;
  • Obbligo di versamento dell’imposta con modello F24;
  • Quota d’imposta a favore dello Stato gravante sugli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dagli immobili strumentali all’agricoltura;
  • Non applicabilità, per mancato richiamo, della riduzione d’imposta al 50% per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati che era prevista in ambito ICI;
  • Non applicabilità, per mancato richiamo, della riduzione della base imponibile dell’imposta per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico che era prevista in ambito ICI.
  • Non prevista l’estensione del concetto di abitazione principale ai cittadini italiano residenti all’estero.
  • Si rimanda, in ogni caso, alle norme che regolano la nuova imposta per le analisi di dettaglio.
  • Aliquote
  • Per il primo anno di vigenza dell’IMU, il Comune di Trepuzzi non ha ancora deliberato le aliquote pertanto al momento si dovrà versare l’acconto considerando le aliquote base definite dal Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla Legge n.214/2011, in attesa di eventuali modifiche che potrebbero essere deliberate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione – Esercizio Finanziario 2012 fissata entro il 30/06/2012.
  • Le aliquote previste dalla citata legge sono le seguenti:
  • 4 per mille per abitazione principale;
  • 7,6 per mille aliquota ordinaria.
Al momento non sono state previste agevolazioni per nessuna delle fattispecie  agevolative precedentemente previste per l’ici degli anni precedenti.
Per il primo anno le eventuali differenze dovute alla deliberazione di aliquote maggiori o minori rispetto a quelle base, dovranno essere conguagliate entro il termine previsto per il pagamento del saldo dell’imposta ossia il 16 giugno.
Tra le novità introdotte dall’IMU vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore dello Stato pari al 3,8 per mille. L’aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e pertinenze e di quelli qualificati come fabbricati rurali strumentali all’attività agricola secondo le norme vigenti in materia di IMU.
L’aliquota statale non si aggiunge alle aliquote deliberate dal Comune, ma è parte di esse.
Essendo l’IMU un’imposta in autoliquidazione il personale dell’ufficio non può effettuare conteggi d’imposta per conto dei contribuenti.
In merito alle modalità d’assoggettamento alla quota d’imposta statale per alcune fattispecie abitative, potrebbero essere emanate nuove norme. Si consiglia, pertanto, di verificare la coerenza delle somme calcolate con le nuove norme prima del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta.

Chi deve pagare l'IMU
Sono assoggettati alla nuova imposta coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:
  • proprietà;
  • usufrutto;
  • uso;
  • abitazione;
  • enfiteusi;
  • superficie;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso.
Quando si paga l'IMU
L’imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell’imposta annua dovuta. La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre.
Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno prefestivo (sabato) o festivo (domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).

Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”.


Come si paga l'IMU
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato la quale dovrà essere distinta applicando due distinti codici tributo deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell’imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.
Attualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora approvato il nuovo modello di versamento F24 ed i relativi codici tributo.

NON È PIÙ PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL BOLLETTINO POSTALE COME STRUMENTO DI PAGAMENTO.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.
Il versamento minimo è di 2,50 euro annui (non relativi ad ogni singola rata).