Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022

Ordinanza Sindacale n. 23 del 30/05/2022

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschi...

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Si rende noto che, è stata firmata l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 30/05/2022 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L. R. 38/2016 e della L. R. 53/2019”.

Nel provvedimento viene ordinato, a tutti proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di SUOLI EDIFICATORI, FONDI RUSTICI, TERRENI E AREE di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, di provvedere entro il 15/06/2022 ad eseguire le necessarie opere di bonifica e difesa passiva per la prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante falciatura delle erbacce e rimozione delle stesse, delle sterpaglie, dei residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di cinque metri lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi, nonché a realizzare recinzioni da eseguire a regola d’arte. 

A tutti i proprietari di TERRENI LIMITROFI al TRACCIATO FERROVIARIO, durante tutto il periodo di “massima pericolosità” per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, e a pascolo della Regione Puglia, che va dal 15 giugno al 15 settembre 2022,  viene ordinato di tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal confine ferroviario. Lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (artt. 52, 55, 56)). 

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, (15 giugno al 15 settembre 2022) in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è TASSATIVAMENTE VIETATO: 

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
    contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o
    brace;
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
    creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
    mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
    articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali,
    gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. 


Le società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, la Società Autostrade, la Provincia e gli altri enti locali, laddove interessati, entro il 15/06/2022, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardandi della combustione.

È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15/06/2022, di eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, ferrovie e terreni seminativi, pascolativi, incolti e cespugliati. 

Per l’inosservanza di tali divieti è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 1.032,91 euro e 10.329,14 euro. 

 

SCARICA QUI L'ORDINANZA 

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