DPCM 3 Novembre 2020

Nuove misure per contenere la diffusione del Covid-19

  • Categoria: Sanità
  • Data: 04.11.20
  • Autore: Ufficio Stampa - Comunicazione Istituzionale
DPCM 3 novembre 2020

Dettagli della notizia

Firmato il Dpcm del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. La Puglia è ZONA ARANCIONE.

L'Italia, secondo i diversi livelli di rischio, sarà divisa in tre fasce:

- GIALLA 
- ARANCIONE
- ROSSA

Sintesi delle misure valide su tutto il territorio nazionale

È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Limitazione della circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino successivo.

Sarà necessario esibire l'autocertificazione per gli spostamenti in Italia. Fino alle 5 del mattino sarà obbligatorio giustificare i propri spostamenti anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle. SCARICA QUI IL MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 

Chiusi musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori. Scuole elementari e medie e per i servizi all'infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (eccetto per i bimbi al di sotto dei 6 anni).

Trasporti pubblici con tasso di affollamento massimo del 50 %.

Bar e ristoranti hanno l’obbligo di chiusura alle ore 18.

Chiusi i centri scommesse e apparecchi elettroci per il gioco (slot machine) nei bar e nelle tabaccherie.

Restano aperti parrucchieri e centri estetici.

 

Zona Gialla

Sono in vigore i limiti previsti dalle misure nazionali.

 

Zona Arancione

Vietata la circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, salute e necessità.

Vietati gli spostamenti, in entrata e in uscita, dalla Regione salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità.

Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità.

Si raccomanda fortemente di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie 7 giorni su 7.
Consentite le attività di ristorazione con consegna a domicilio senza limitazioni. L'asporto è consentito fino alle ore 22.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di mostre e musei.

Riduzione della capienza dei mezzi di trasporto pubblico del 50%. Ad eccezzione dei mezzi di trasporto scolastico.

Per la didattica a distanza, in Puglia, resta in vigore l'ordinanza regionale firmata il 28 ottobre 2020.

Sospensione delle attività di sale giochi, centri scommesse e bingo, anche delle slot machine presenti nei bar e nelle tabaccherie.

Chiusura di palestre, piscine, teatri e cinema.

Possono restate aperti nel rispetto della normativa anticontagio i centri sportivi all'aperto.

Zona Rossa

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione.

Vietato spostarsi dal comune dove si risiede (sempre salvo necessità e urgenza).

Chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari.

Interdetta l'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.

Sono vietate inoltre le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto. 

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, individualmente.

Didattica in presenza per scuola dell'infanzia, elementare e prima media.

 

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DPCM 3 novembre 2020

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