Ordinanza manutenzione e taglio di vegetazione, siepi e rami sorgenti ai margini delle SS.PP.

Ordinanza della Provincia di Lecce inerente la manutenzione e il taglio di vegetazione, siepi e rami sporgenti ai margini delle Strade Provinciali.

Ordinanza manutenzione e taglio di vegetazione, siepi e rami sorgenti ai marg...

Dettagli della notizia

Con Ordinanza n. 16/2020, in vigore sino al 30 giugno 2021, l’ufficio “Settore LL.PP. della Provincia di Lecce servizio viabilità e espropri” ha regolamentato la manutenzione e il taglio di vegetazione, siepi e rami sorgenti ai margini delle Strade Provinciali. Premesso che – si legge nell’ordinanza -  a causa dell'incuria dei terreni confinanti con le suddette strade e dell'abbandono generalizzato delle attività colturali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso della stessa, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica, a tutela del patrimonio stradale, per motivi d sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico, rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulle strade provinciali, nel territorio della Provinciale di Lecce aperte al pubblico transito, si ordina ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine.

In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

  • Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
  • Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
  • Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
  • Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
  • Manutenere e mantenere, in corrispondenza delle curve e degli incroci presenti lungo le strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci.
  • Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporti la deformazione.
  • Eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

È fatto inoltre obbligo di:

  • provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
  • adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
  • provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade;
  • eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dal Codice della Strada.

Avverte:

  • che i proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali devono eseguire gli interventi

necessari ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato, nonché stabilito dalle normative vigenti in materia, in modo da garantire la massima sicurezza e la pubblica incolumità;

Rende noto:

  • che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata:

a - alla sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;

b - alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680 secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del Codice della strada. Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'alt 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

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